Articolo 2 della Legge 31 Ottobre 1965, n. 1261
Ai
membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di
rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle
due Camere ne determinano l’ammontare sulla base di 15 giorni di
presenza per ogni mese ed in misura non superiore all’indennità di
missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate; possono
altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni
assenza dalle sedute e delle Commissioni.
diffondete la notizia.
Marta
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